CERTIFICATO CITES
(conforme all’art. 22 del 3418/83) rilasciato per soggetti dell’all. A (per B non esiste e non serve).
È strettamente necessario se si decide di vendere il soggetto.
Va fatta la richiesta del certificato individualmente per ogni singolo esemplare.
Per ottenere il certificato deve essere già stata fatta la DENUNCIA di NASCITA.
La richiesta consiste di (tutto in duplice coppia):
Fotocopia dei certificati CITES dei genitori
Bollettino pagato di 15,49 €
Modulo di richiesta conforme all’art. 54 del reg. 865/2006 (spiegazione per la compilazione)
Compilazione del formulario di richiesta certificato (serve l’originale che viene fornito dal CFS al momento della richiesta)
Tutto questo deve essere consegnato al ufficio del CFS (consiglio di recarvi all’Ufficio Periferico CITES, che nel caso dell’Emilia Romagna è a Modena) il quale poi invia il tutto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dove la Commissione CITES autorizza o meno il rilascio del certificato.
La prima volta che si fa richiesta del certificato per la prole di una coppia “nuova” (non conosciuta ancora dalla Commissione) quasi sempre la Commissione CITES richiede degli accertamenti, cioè la verifica della parentela con i genitori mediante il test del DNA (le spese non sono a carico dell’allevatore) ed a volte può richiedere anche un’ispezione della struttura ospitante i soggetti per verificarne l’idoneità.
Una volta fatti gli accertamenti, in genere, i certificati vengono concessi senza altre complicazioni.
Per quanto riguarda i figli di coppie “rodate” (già conosciute) si fanno controlli a campione.
Se non vengono eseguiti controlli, in genere, i certificati sono pronti entro 60 giorni dalla domanda, in caso contrario i tempi si allungano, anche di molto (non esistono termini di tempo).
VENDITA DEGLI ESEMPLARI
Per i soggetti in allegato A serve il CERTIFICATO CITES e l’annotazione sul REGISTRO.
Non serve nessuna domanda di variazione di luogo di detenzione e la compravendita può essere fatta in tutta la Comunità Europea.
Per i soggetti in all. B , che devono essere tutti marcati, il venditore deve aggiornare il REGISTRO ed il compratore deve avere una PROVA dell’ORIGINE LEGALE; è consigliabile farsi fare una DICHIARAZIONE di CESSIONE dal venditore.
PER MODIFICARE IL LUOGO DI CUSTODIA DEGLI ESEMPLARI
Per i soggetti in all. B non ci sono problemi, è sufficiente la prova dell’origine legale per la libera circolazione in tutta la CE.
Per i soggetti in all. A ci sono notevoli complicazioni.
Vanno compilati i MODULI di RICHIESTA per la MOVIMENTAZIONE di SOGGETTI in ALLEGATO A (composto da due fogli: foglio1 foglio2), poi consegnati al CFS, che li invia al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove la Commissione CITES in genere ordina un ispezione della struttura che andrà ad ospitare i soggetti, per verificarne l’idoneità.Il soggetto NON può essere trasferito fin che non arriva l’autorizzazione.
Il cambiamento permanente del domicilio del luogo di allevamento (anche se il proprietario resta lo stesso) è un esempio in cui va fatta la richiesta.
Dott. TIZIANO IEMMI
Medico Veterinario Parma.
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