CONCETTI PRATICI PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CITES
A livello Europeo (reg. CE 338/97) si considerano 4 allegati, A, B, C, D.
Le specie (animali, vegetali) in all. A sono quelle considerate più a rischi e quindi più tutelate, a scalare per livello di tutela c’è l’all. B, poi C ed infine D. Qui tratterò gli all. A e B, per il C ed il D non vi sono particolari restrizioni, se non per quel che riguarda il prelievo di animali SELVATICI nei loro paesi d’origine e adempimenti doganali.
All. A devono TUTTI presentare MARCATURA di identificazione come l’anello inamovibile, la foto o il microchip (i sistemi di marcatura riconosciuti sono descritti nel Reg. CE 1808/2001).
Lo stesso vale per i soggetti dell’ all. B (diventato obbligatorio di recente).
Per tutti i soggetti A o B nati si DEVE FARE la DENUNCIA di NASCITA entro 10 GIORNI dalla nascita (per uccelli e rettili ovipari dal giorno della schiusa). Va effettuata compilando gli appositi moduli, due diversi, uno per all. A ed uno per all. B da portare o inviare (consiglio raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio del Corpo Forestale dello Stato (CFS).
Va effettuata la DENUNCIA di DECESSO per soggetti in all. A e vanno consegnati al CFS il sistema di marcatura (serve la dichiarazione di un veterinario dell’avvenuta distruzione della carcassa se marcato con microchip) ed il certificato del soggetto (se presente).
REGISTRO di DETENZIONE (reg. 338/97)
Esistono 4 registri diversi :
- Per detenzione di animali vivi o morti (ma interi) dell’allegato A
- Per detenzione di animali vivi o morti (ma interi) dell’allegato B
- Per detenzione di parti di animali e vegetali (pelli, zanne, legni pregiati, ecc) di allegato A e B
- Per detenzione di piante dell’allegato A e B
Teoricamente deve essere tenuto da chi riceve un lucro dagli animali, da chi fa scambi di animali (anche gratuiti) e da chi li mette in qualche modo a disposizione di un eventuale pubblico (anche gratuitamente).
Al fine di evitare problemi è consigliabile richiedere il registro in tutti i casi si sia in possesso di soggetti in all. A e/o B, anche se si possiede un unico esemplare, specie se lo si sposta dal luogo di detenzione anche per brevi periodi, come nel caso dei falconieri.
Per la richiesta va compilato l’opportuno modulo e poi consegnato al CFS, il quale fornirà al richiedente il registro.
La richiesta è gratuita e può essere fatta anche se non si possiedono ancora esemplari, ma si progetta di acquistarne.
Sul registro vanno indicati tutte le variazioni di numero (nascite, morti, vendite, fughe) entro 15 giorni dal fatto avvenuto.
I registri vanno solo conservati (non devono essere vidimati annualmente) ed una volta esaurito ne va richiesto uno nuovo (il vecchio resta all’allevatore che lo conserva).
Dott. TIZIANO IEMMI
Medico Veterinario Parma.
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