indigeni

Riprodotta l'Allodola gola gialla

 L’incontro con questo curioso alaudide è avvenuto vari anni fa quando le importazioni di animali di cattura erano ancora aperte, infatti recandomi da un noto importatore di animale lombardo trovai in un gabbione un gruppo di femmine, residuo di uno stock ben più grande. Incuriosito dagli animali me ne aggiudicai un paio sicuro che in capo a qualche mese avrei trovato i maschi. Le mie previsioni furono sbagliatissime! Leggi tutto »

Allevamento e detenzione di uccelli indigeni ancestrali

A livello Nazionale la legge di riferimento che regola la detenzione e l’allevamento della fauna autoctona omeoterma (a sangue caldo ) è la Leg.157 del 11/02/92, la cosi detta “legge sulla caccia”.

Questa suddivide gli uccelli ed i mammiferi selvatici in CACCIABILI e NON CACCIABILI.
Per le specie CACCIABILI, come fagiani, cornacchie, quaglie, cinghiali, ecc., la legge consente esplicitamente l’allevamento.
Prima di iniziare tale attività l’aspirante allevatore deve recarsi in provincia e fare richiesta scritta per l’autorizzazione all’allevamento di specie cacciabili (i moduli vengono forniti al momento della domanda).
La provincia, dopo le valutazioni e l’eventuali verifiche, può rilasciare

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