Proviamo a pensare ad un’animale selvatico in natura……se questo si imbatte in uno “stressor”, cioè un qualsiasi stimolo di qualunque natura capace di causare un “fastidio” fisico o psichico più o meno intenso (un rumore, una temperatura estrema, la vista di un pericolo potenziale) attiva una serie di comportamenti volti all’annullamento di tale fattore (come la fuga o l’aggressione).
In cattività questo non è possibile e la costante presenza di un elemento di disturbo, anche di lieve entità, può portare nel medio-lungo periodo a gravi stati di stress, alla base di turbe comportamentali (es. pappagalli chiassosi ed aggressivi) ma anche di malattie, capaci in certi casi di condurre a morte l’individuo (lo stress causa immunodepressione, aprendo il campo ad una schiera di patogeni opportunisti……l’aspergillo tanto per citarne uno).
Senza arrivare a queste conseguenze estreme tutti i “fattori di stress” vanno ad influire negativamente sullo stato psicofisico del soggetto, allontanandolo da una situazione di “benessere”; per esempio se gli esemplari si trovano in una situazione di disagio la prima funzione biologica che viene inibita è la riproduzione (fatto ben noto ad ogni buon allevatore).
Ultimamente, sempre più persone decidono di introdurre nella loro vita animali delle specie più varie e strane motivati da passione, piacere nel vedere quotidianamente da vicino il proprio beniamino, la possibilità di interazione con esso, la curiosità nell’osservarne i comportamenti e la soddisfazione nel vederlo crescere sano ed equilibrato e magari un domani riuscire nel farlo riprodurre.
Purtroppo però non tutti sono spinti da nobili presupposti accuratamente ponderati e capita che individui prendano animali spinti dalle mode, da “voglie infantili”…. impulsive e temporanee o magari solo dalla prospettiva di un potenziale biasness.
In questi casi raramente vi è la volontà di informarsi seriamente sulle esigenze dei propri esemplari, incappando rapidamente in problemi di varia natura (nutrizionali, sanitari, stress, ecc) che fanno sfumare rapidamente la foga iniziale e….vedendo che il nuovo gioco dura troppo ed è troppo impegnativo…. lo si mette nel dimenticatoio.
In questi casi di certo non viene tutelato il benessere dell’animale.
Negli ultimi anni, sotto spinta di una nuova coscienza zoofila, di influenza nord europea, gli organi di governo, prima a livello comunitario e poi nazionale, hanno preso in considerazione la questione del “benessere animale” come elemento da rispettare e tutelare.
Un tempo gli animali erano considerati alla stregua di cose … chi in qualche modo “danneggiava” un animale veniva punito per danneggiamento ad un bene di qualcun altro (altra persona o lo stato per i selvatici), o al massimo per azioni che potevano ledere la sensibilità delle persone che assistevano al maltrattamento.
Oggigiorno gli animali sono considerati “esseri senzienti”, cioè capaci di provare sensazioni ed emozioni, tra cui il dolore e la paura (“Costituzione Europea” TCE), e come tali l’uomo è tenuto ad assicurarne, nel limite del possibile, uno stato di “benessere”.
La normativa che si occupa di benessere animale è piuttosto corposa, comprendendo svariate “leggi” che considerano, a diversi livelli, i vari ambiti zoofili (schema riassuntivo alla fine).
Cercherò di trattare brevemente qui di seguito i principali punti di interesse per il mondo dell’ornitofilia e degli animali non convenzionali.
Lo stato attraverso l’Accordo Stato Regioni del 06/02/2003 ha delegando alle singole Regioni il compito di legiferare (creare leggi) per la tutela del benessere animale, tenendo come linea guida alcuni punti fondamentali individuati dall’autorità statale.
La Regione Emilia Romagna ha emesso in risposta al suddetto accordo la Legge Regionale n.5 del 17/02/2005; è suddivisa in 15 articoli, ognuno dei quali tratta brevemente un argomento di interesse.
All’articolo 9 si parla sinteticamente di volatili ornamentali, considerando in modo molto generico 3 punti essenziali quali “la gabbia deve essere grande abbastanza da non impedire il volo”, “è vietato amputare parti d’ala al fine di impedire il volo” (non è vietato il taglio delle remiganti), “è vietato il mantenimento degli uccelli ornamentali legati al trespolo”.
Quest’ultimo punto, da interpretazione suggeritami dal servizio veterinario dell’Ausl di Parma (il servizio veterinario dell’Ausl è l’organo ufficiale competente in materia di benessere animale), non viene esteso agli uccelli da falconeria, perché essendo appunto da falconeria non vengono considerati animali ornamentali ma ben sì “da lavoro”, cosi come i cani da caccia/trifola/soccorso o come i cavalli da sella.
Va comunque detto che i Falconiformi, per la loro etologia si adattano molto meglio ad essere mantenuti legati ad appositi “blocchi o pertiche” (sono speciali posatoi per rapaci) che in voliere, in entrambi i casi, comunque, devono essere categoricamente lasciati liberi di volare (fuori dal periodo di muta) se non quotidianamente almeno una volta ogni due giorni, è essenziale al fine del benessere.
Come già accennato la L.R. n.5 suddetta è molto sintetica e poco specifica, cosi sempre la Regione ha emesso la Delibera Regionale n.394 del 2006 che fornisce i PARAMETRI TECNICI MINIMI a cui devono rispondere le strutture destinate all’allevamento ed al commercio, come le dimensioni minime delle gabbie o il numero massimo di soggetti detenibili insieme.
La legge è abbastanza chiara e di facile interpretazione; ha una parte introduttiva dove tratta in generale le caratteristiche che devono avere i locali, il personale, gli impianti, ecc. (un po’ esigente in alcuni punti a mio avviso!!!), in seguito poi descrive le caratteristiche tecniche minime per la detenzione di cani-gatti, piccoli mammiferi, volatili, rettili e anfibi, pesci ed in fine parla di competizioni ippiche.
È inutile dilungarsi trascrivendo quel che dice la legge…..è davvero di facile interpretazione….. vi consiglio di leggerla, almeno la parte introduttiva e quella sui volatili, dove sono indicate misure minime ecc…… potete scaricarla cliccando qui di seguito (Delibera Regionale n.394 del 2006).
Concludo citando un punto della legge, a mio avviso importantissimo, in cui si dice che è obbligo dell’allevatore “ allevare custodire animali da compagnia nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche ”….. detto in parole più semplici è necessario informarsi accuratamente sulle esigenze dei propri animali per fornirgli le condizioni di allevamento ottimali e per poterli accudire nel miglior modo possibile.
Di seguito sono indicate schematicamente le principali norme in materia di benessere animale:
L. 281 del 14/08/1991 Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
D.Lvo 116 del 27/01/1992 Benessere degli animali destinati alla sperimentazione.
L.473 del 22/11/93 Va a modificare l’art.727 del codice penale relativo al maltrattamento animale.
D.Lvo 633 del 12/11/1996 Norme sanitarie da applicare agli scambi ed importazioni di animali e loro materiali seminali/embrioni.
Dir. 98/58 CE Protezione degli animali da reddito in allevamento.
Accordo Stato-Regioni 06/02/2003 Lo Stato delega le Regioni a legiferare in ambito di benessere animale.
Reg.CE 998/2003 Condizioni di polizia sanitaria applicate ai movimenti non commerciali di animali da compagnia.
Reg. CE 1/2005 Protezione degli animali da reddito durante il trasporto.
L. 189 del 20/07/04 Introduce il maltrattamento animale, anche dal punto di vista etologico, come atto punito penalmente.
Ordinanza min. salute del 5/07/2005 Vieta l’utilizzo di collari elettrici per l’addestramento cinofilo.
L. Regionale 5 del 17/02/2005 Applicazione dell’ Accordo Stato-Regioni 06/02/2003.
Delibera Regionale n.394 del 2006 Indicazioni per l’applicazione della L. Regionale 5 del 17/02/2005.
L. Regionale 27 del 7/04/2000 Tutela e controllo delle popolazioni canine e feline.
Delibera giunta 2000/1608 Identificazione cani mediante microchip.
Circolare Regionale 12/04 Passaporto per cani, gatti, furetti.
Ringrazio il Dott. Daniele Rizzati dirigente del Servizio Veterinario dell’AUSL di Parma per la sua disponibilità nel chiarirmi alcuni punti a me oscuri della normativa e nel fornirmi gli estremi di legge di riferimento.
Dott. Tiziano Iemmi
Medico Veterinario Parma.
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