Quella degli adempimenti cites è da sempre materia scoraggiante per coloro che allevano o vorrebbero allevare specie tutelate da queste normative al punto che spesso desistono per paura di infrangere la legge e di essere per questo sanzionati.
Questo è dovuto principalmente alla poca chiarezza delle normative stesse che tralaltro vengono aggiornate frequentemente e se non si ha un abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" (e un eperto di giurisprudenza come interprete) si rischia di non essere in regola senza neanche accorgersene e probabilmente senza volerlo.
Il nostro Socio Dott. Iemmi Tiziano, veterinario appassionato di falconeria è andato ad intervistare i responsabili del Corpo Forestale dello Stato sezione CITES di Modena che sono il riferimento per l'Emilia Romagna e ha riassunto in queste pagine le linee guida principali per una corretta detenzione e regolamentazione dei volatili oggetto della normativa.
ATTENZIONE Le normative subiscono continue modifiche, è essenziale mantenersi aggiornati!
TESTO INTEGRALE DELLACONVENZIONE DI WASHINGTON (CITES) valido a livello internazionale ed applicato in tutti i paesi aderenti.
REGOLAMENTI COMUNITARI:
Regolamento CE 3626/82 prima introduzione ai concetti della CITES a livello Europeo
Regolamento CE 3418/83 tratta le modalità di richiesta e rilascio dei documenti contemplati dalla 3626/82
Regolamento CE 338/97 (9-12-1996) recepimento Integrale a livello europeo della Convenzione di Washington (allegati A,B,C,D) e successive modifiche:
- Regolamento (CE) della commissione n. 2724/2000 (30-11-2000) modifica al 338/97 con elenco delle specie delle appendici A,B,C,D
- Regolamento (CE) della commissione n.865/2006 (4-5-2006) modalità applicazione 338/97
- Regolamento (CE) della commissione n. 100/2008 (4-2-2008) modifica al 338/97 e al 865/2006
- Regolamento (CE) della commissione n. 811/2008 (13-8-2008) sospensione dell’introduzione in CE di esemplari selvatici di talune specie (elenco delle specie)
Regolamento della commissione n. 1808/2001 (30-8-2001) modalità di applicazione Reg. CE 338/97
Istruzioni sulla compilazione documenti (certificati,domande, licenze, ecc), modalità di marcatura,ecc.
LEGISLAZIONE NAZIONALE:
Legge 150/92 prima applicazione in Italia dei principi della CITES, successivamente modificata dalla Legge 59/93
D.M 19.04.96 prende in considerazione gli animali pericolosi (con elenco delle specie)
Legge 426/98 considera gli interventi in campo ambientale (con riferimenti alle specie CITES selvatiche presenti sul territorio)
D.L. 18 maggio 2001 n° 275 riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie
D.M. 8 gennaio 2002 modalità d’impiego del Registro di Detenzione
D.M. 8 luglio 2005 n° 176 manuale operativo, riguarda questioni Doganali, quindi scambi con paesi Extracomunitari
A livello Europeo (reg. CE 338/97) si considerano 4 allegati, A, B, C, D.
Le specie (animali, vegetali) in all. A sono quelle considerate più a rischi e quindi più tutelate, a scalare per livello di tutela c’è l’all. B, poi C ed infine D. Qui tratterò gli all. A e B, per il C ed il D non vi sono particolari restrizioni, se non per quel che riguarda il prelievo di animali SELVATICI nei loro paesi d’origine e adempimenti doganali.
All. A devono TUTTI presentare MARCATURA di identificazione come l’anello inamovibile, la foto o il microchip (i sistemi di marcatura riconosciuti sono descritti nel Reg. CE 1808/2001).
Lo stesso vale per i soggetti dell’ all. B (diventato obbligatorio di recente).
Per tutti i soggetti A o B nati si DEVE FARE la DENUNCIA di NASCITA entro 10 GIORNI dalla nascita (per uccelli e rettili ovipari dal giorno della schiusa). Va effettuata compilando gli appositi moduli, due diversi, uno per all. A ed uno per all. B da portare o inviare (consiglio raccomandata con ricevuta di ritorno) all’Ufficio del Corpo Forestale dello Stato (CFS).
Va effettuata la DENUNCIA di DECESSO per soggetti in all. A e vanno consegnati al CFS il sistema di marcatura (serve la dichiarazione di un veterinario dell’avvenuta distruzione della carcassa se marcato con microchip) ed il certificato del soggetto (se presente).
REGISTRO di DETENZIONE (reg. 338/97)
Esistono 4 registri diversi :
- Per detenzione di animali vivi o morti (ma interi) dell’allegato A
- Per detenzione di animali vivi o morti (ma interi) dell’allegato B
- Per detenzione di parti di animali e vegetali (pelli, zanne, legni pregiati, ecc) di allegato A e B
- Per detenzione di piante dell’allegato A e B
Teoricamente deve essere tenuto da chi riceve un lucro dagli animali, da chi fa scambi di animali (anche gratuiti) e da chi li mette in qualche modo a disposizione di un eventuale pubblico (anche gratuitamente).
Al fine di evitare problemi è consigliabile richiedere il registro in tutti i casi si sia in possesso di soggetti in all. A e/o B, anche se si possiede un unico esemplare, specie se lo si sposta dal luogo di detenzione anche per brevi periodi, come nel caso dei falconieri.
Per la richiesta va compilato l’opportuno modulo e poi consegnato al CFS, il quale fornirà al richiedente il registro.
La richiesta è gratuita e può essere fatta anche se non si possiedono ancora esemplari, ma si progetta di acquistarne.
Sul registro vanno indicati tutte le variazioni di numero (nascite, morti, vendite, fughe) entro 15 giorni dal fatto avvenuto.
I registri vanno solo conservati (non devono essere vidimati annualmente) ed una volta esaurito ne va richiesto uno nuovo (il vecchio resta all’allevatore che lo conserva).
Dott. TIZIANO IEMMI
Medico Veterinario Parma.
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