Certificato CITES

Inviato da Dott. Tiziano Iemmi il Gio, 27/08/2009 - 00:25

(conforme all’art. 22 del 3418/83) rilasciato per soggetti dell’all. A (per B non esiste e non serve).
 
È strettamente necessario se si decide di vendere il soggetto.
Va fatta la richiesta del certificato individualmente per ogni singolo esemplare.
Per ottenere il certificato deve essere già stata fatta la DENUNCIA di NASCITA.
La richiesta consiste di (tutto in duplice coppia):
Fotocopia dei certificati CITES dei genitori
Bollettino pagato di 15,49 €
Modulo di richiesta conforme all’art. 54 del reg. 865/2006 (spiegazione per la compilazione)
Compilazione del formulario di richiesta certificato (serve l’originale che viene fornito dal CFS al momento della richiesta) 
Tutto questo deve essere consegnato al ufficio del CFS (consiglio di recarvi all’Ufficio Periferico CITES, che nel caso dell’Emilia Romagna è a Modena) il quale poi invia il tutto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dove la Commissione CITES autorizza o meno il rilascio del certificato.
La prima volta che si fa richiesta del certificato per la prole di una coppia “nuova” (non conosciuta ancora dalla Commissione) quasi sempre la Commissione CITES richiede degli accertamenti, cioè la verifica della parentela con i genitori mediante il test del DNA (le spese non sono a carico dell’allevatore) ed a volte può richiedere anche un’ispezione della struttura ospitante i soggetti per verificarne l’idoneità.
Una volta fatti gli accertamenti, in genere, i certificati vengono concessi senza altre complicazioni.
Per quanto riguarda i figli di coppie “rodate” (già conosciute) si fanno controlli a campione.
Se non vengono eseguiti controlli, in genere, i certificati sono pronti entro 60 giorni dalla domanda, in caso contrario i tempi si allungano, anche di molto (non esistono termini di tempo).
 
VENDITA DEGLI ESEMPLARI
 
Per i soggetti in allegato A serve il CERTIFICATO CITES e l’annotazione sul REGISTRO.
Non serve nessuna domanda di variazione di luogo di detenzione e la compravendita può essere fatta in tutta la Comunità Europea.
Per i soggetti in all. B , che devono essere tutti marcati, il venditore deve aggiornare il REGISTRO ed il compratore deve avere una PROVA dell’ORIGINE LEGALE; è consigliabile farsi fare una DICHIARAZIONE di CESSIONE dal venditore.
 
PER MODIFICARE IL LUOGO DI CUSTODIA DEGLI ESEMPLARI
 
Per i soggetti in all. B non ci sono problemi, è sufficiente la prova dell’origine legale per la libera circolazione in tutta la CE.
Per i soggetti in all. A ci sono notevoli complicazioni.
Vanno compilati i MODULI di RICHIESTA per la MOVIMENTAZIONE di SOGGETTI in ALLEGATO A (composto da due fogli: foglio1 - foglio2), poi consegnati al CFS, che li invia al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove la Commissione CITES in genere ordina un ispezione della struttura che andrà ad ospitare i soggetti, per verificarne l’idoneità.Il soggetto NON può essere trasferito fin che non arriva l’autorizzazione.
Il cambiamento permanente del domicilio del luogo di allevamento (anche se il proprietario resta lo stesso) è un esempio in cui va fatta la richiesta.

Per il genere Testudo

Le testuggini del genere Testudo comprese nell’all. A (particolare riferimento a T. marginata, T. hermanni, T. graeca) meritano una considerazione particolare. Alla nascita va fatta la DENUNCIA di NASCITA (entro 10 giorni come al solito).

Va caricato il REGISTRO entro 15 giorni.

Vanno marcati gli esemplari, e qui nasce il primo problema, infatti il microchip non può essere applicato a soggetti così piccoli, per questo si usa un sistema di marcatura mediante FOTO.

A tal fine serve (in duplice coppia e per ogni esemplare):

  • Fotocopia dei CERTIFICATI CITES dei genitori, oppure la fotocopia della DICHIARAZIONE di POSSESSO del 1992 (per i soggetti di proprietà da prima del 1992 data di applicazione della legge 150/92)

  • SCHEDA IDENTIFICATIVA del genere Testudo correttamente compilata e corredata delle foto (7°modello sotto, seguito dalla spiegazione per la compilazione)

  • Bollettino di 15,49 € per la richiesta di certificato.

Il tutto va portato al CFS che lo invierà al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per avere l’autorizzazione al rilascio del certificato (come sempre la commissione può chiedere indagini ulteriori).Di fatto quello che ne deriva è un “certificato temporaneo” della durata di un anno e che va rinnovato ogni anno con la stessa procedura di prima (anche il bollettino 15,49€).

Questa modalità identificativa va ripetuta fino al 5° anno di età con un diametro del carapace non inferiore ai 10cm, a questo punto si procede con l’impianto del microchip e l’eventuale richiesta del CERTIFICATO CITES definitivo.Se non si rinnova il certificato “provvisorio” tutti gli anni fino all’applicazione del microchip si incorrere in pesanti sanzioni. Se dopo il 5° anno il soggetto è ancora troppo piccolo si può rinviare l’applicazione del microchip (serve una richiesta di rinvio scritta di un medico veterinario abilitato).

Il Problema Testuggini

Le femmine di testuggine (come altri rettili), per fenomeni adattativi, sono in grado di conservare il materiale seminale maschile vitale per tempi lunghissimi all’interno del tratto genitale (anche per anni).
Altro fatto l’analisi del DNA dal sangue, tecnica fino ad ora impiegata per l’accertamento della parentela con i genitori, da risultati scadenti.
Per le suddette ragioni la Commissione CITES in molti casi (salvo i casi dove vi siano un maschio ed una femmina in ambiente limitato e che non siano mai entrati in contatto con altri esemplari) decide di rilasciare certificati con soggetti da fonte F, cioè nati in cattività ma i cui parentali non sono esattamente identificabili (quelli con genitori certi sono di fonte B).
I soggetti di fonte F NON possono essere venduti.
Se il proprietario decide di liberarsi dei soggetti può soltanto SPOSTARLI in una struttura ospitante, prima però DEVE chiedere l’AUTORIZZAZIONE di SPOSTAMENTO TESTUGGINE, cioè deve recarsi al CFS e fare la domanda mediante gli appositi moduli.
La domanda viene inviata al Ministero e presa in analisi dalla Commissione, la quale normalmente richiede  l’ispezione della struttura che andrà ad ospitare (specie se si chiede di trasferire più esemplari). Non è raro che la commissione neghi l’autorizzazione.
In ogni caso i soggetti NON possono essere spostati fino all’arrivo dell’autorizzazione.
Di recente si è sviluppata una nuova tecnica di analisi del DNA, eseguita su campioni di saliva che sembra dare risultati affidabili.
Grazie a questa si dovrebbe riuscire a risalire alla paternità esatta e quindi a riottenere certificati di fonte B.
È comunque consigliabile gestire gli allevamenti in modo tale da poter individuare facilmente i genitori (annotare i maschi riproduttori impiegati con date femmine, ed evitare di tenere tutti i soggetti liberi nello stesso spazio).
I soggetti di fonte B possono essere tranquillamente venduti ed acquistati, anche se con il “certificato provvisorio”, informando pero il compratore che dovrà annualmente rinnovarlo fino al 5°anno. In particolare questa parte relativa alle testuggini è con buona probabilità soggetta a variazioni, viste le fortissime richieste di modifica ed i numerosi effetti collaterali osservati (crollo dei soggetti denunciati, con probabile distruzione di un gran numero di uova)
Voglio ringraziare il Nucleo Operativo CITES del Corpo Forestale dello Stato di Modena per la loro assoluta disponibilità e per avermi chiarito in modo cristallino i lati più oscuri della normativa (più o meno tutta la normativa) e per avermi gentilmente fornito il materiale che segue.

!!ATTENZIONE!!
La legge va interpretata!! Quella sopra è una mia interpretazione sulla base dello studio dei testi e sulla base delle interviste fatte.


Dott. TIZIANO IEMMI
Medico Veterinario Parma.