Allevamento e detenzione di uccelli indigeni ancestrali

Inviato da Dott. Tiziano Iemmi il Ven, 28/08/2009 - 08:52

A livello Nazionale la legge di riferimento che regola la detenzione e l’allevamento della fauna autoctona omeoterma (a sangue caldo ) è la Leg.157 del 11/02/92, la cosi detta “legge sulla caccia”.

Questa suddivide gli uccelli ed i mammiferi selvatici in CACCIABILI e NON CACCIABILI.

Per le specie CACCIABILI, come fagiani, cornacchie, quaglie, cinghiali, ecc., la legge consente esplicitamente l’allevamento. Prima di iniziare tale attività l’aspirante allevatore deve recarsi in provincia e fare richiesta scritta per l’autorizzazione all’allevamento di specie cacciabili (i moduli vengono forniti al momento della domanda). La provincia, dopo le valutazioni e l’eventuali verifiche, può rilasciare l’autorizzazione, (salvo casi particolari, in genere non ci sono problemi), consegnando all’allevatore il “registro ufficiale di carico e scarico” vidimato (è un documento ufficiale rilasciato dall’autorità pubblica), sul quale andranno indicati tutti i movimenti in entrata ed uscita degli esemplari. Tutti i soggetti che vengono introdotti nell’allevamento devono provenire da altri allevamenti (non possono essere di cattura) e devono essere marcati (anello inamovibile per uccelli, marca auricolare o microchip per mammiferi). Tutti i soggetti nati devono essere marcati e registrati.

Per quanto riguarda le specie NON CACCIABILI come cardellini, lucherini, ciuffolotti, ecc., come prima cosa ci si deve procurare il registro per l’allevamento degli uccelli indigeni ideato, stampato e distribuito dall’ADOP, dopo di che ci si deve recare in Provincia accompagnando al registro (verrà vidimato mediante timbratura) una “DICHIARAZIONE di INIZIO ALLEVAMENTO di UCCELLI  AUTOCTONI” che sarà trattenuta e messa agli atti.

A questo punto possono essere acquistati i soggetti che devono provenire da allevamenti (mai di cattura), devono essere provvisti di anello inamovibile (quello FOI) ed accompagnati da una dichiarazione di cessione dell’allevatore di provenienza (non esiste un modello ufficiale per la dichiarazione), vale anche per i soggetti importati. Tutti i nuovi nati devono essere inanellati e registrati.

Allegati qui i file necessari per comporre il registro e il modulo per la dichiarazione di inizio allevamento.

Per quanto riguarda gli uccelli indigeni NON CITES è la Provincia l’autorità competente ed ogni una fa storia a se. Quello sopra scritto è valido per la Provincia di Parma ed è aggiornato al 23/06/09.

 Dott. Tiziano Iemmi